Dote
per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in imprese sociali
o altre forma societaria
7.A.1 - Definizioni
Lo strumento in oggetto ha l’obiettivo di agevolare le persone svantaggiate,
mediante l’assegnazione ai destinatari di una sovvenzione (per brevità
definita anche soltanto “dote”) finalizzata all’acquisizione
dello status di socio all’interno di imprese già esistenti.
I soggetti partecipanti devono essere avere i seguenti requisiti:
- essere maggiorenni;
- ricadere in una delle categorie indicate all’articolo 3;
- essere residenti in Sardegna, ad eccezione degli emigrati che intendano
rientrare per i quali si applicano le disposizioni previste dalla Legge
Regionale n. 7 del 15 gennaio 1991.
E’ consentita la partecipazione di minori in età lavorativa
in situazione di difficoltà familiare (con le specificazioni successive).
Le imprese in questione possono essere:
- imprese sociali, così come disciplinate dal Decreto Legislativo
155/2006;
- cooperative;
- società di persone (s.n.c. o s.a.s.).
Nel caso in cui il richiedente sia un minore in età lavorativa
in situazione di difficoltà familiare, non è consentito
l’ingresso in società di persone (s.n.c. o s.a.s.).
Le imprese dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- essere economicamente e finanziariamente sane;
- avere data di costituzione anteriore alla pubblicazione del presente
regolamento;
- avere sede legale, amministrativa e operativa in Sardegna alla data
di presentazione della domanda;
- essere composte, in caso di società, alla data di presentazione
della domanda, in maggioranza numerica da soggetti residenti in Sardegna;
- non avere effettuato licenziamenti per riduzione di personale negli
ultimi 12 mesi;
- non avere ricevuto dimissioni per giusta causa di lavoratori dipendenti
negli ultimi 12 mesi.
7.A.2 - Iniziative agevolabili
Sono escluse iniziative riguardanti imprese che svolgono attività
non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE N. 1998/2006
della Commissione delle Comunità Europee del 15 dicembre 2006,
come descritte dall’art. 1 del detto Regolamento.
“Articolo 1 - Campo
di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese
di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura
che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000
del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria
dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
- i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o
al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi
sul mercato dalle imprese interessate,
- ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente
o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi
o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese
correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto
ai prodotti d'importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento
(CE) n. 1407/2002;
g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su
strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada
per conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.”
7.A.3 Agevolazioni finanziarie
ed intensità dell’aiuto
Può essere richiesta una “dote” per l’acquisizione
della qualità di socio di importo compreso tra € 2000 e €
5000, sulla base del costo delle singole quote associative in vigore presso
l’impresa ricevente.
Il corretto impiego della “dote”, erogata direttamente al
singolo soggetto svantaggiato, dovrà essere documentato all’Organismo
Intermediario con le ricevute dell’avvenuto versamento delle quote
associative al soggetto imprenditoriale ricevente.
7.A.4 Modalità
di erogazione del contributo
La sovvenzione verrà corrisposta in un’unica soluzione, dietro
presentazione della domanda e della richiesta documentazione, previa istruttoria
con esito positivo effettuata dall’O.I..
7.A.5 Presentazione della
domanda e documentazione richiesta
Per accedere alle agevolazioni previste dal presente strumento occorre
formulare una domanda, utilizzando il previsto fac–simile (modello
1A), all’interno del quale ciascun proponente dovrà dichiarare
la sussistenza del requisito della residenza in Sardegna.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per raccomandata semplice,
con apposizione automatica dell'ora di invio, non prima, pena esclusione,
delle ore 10.00 del 12 febbraio 2008 e non oltre le ore 17.00 del giorno
12 marzo 2008, al seguente indirizzo: COESIONE SARDEGNA – VIA MAMELI
N.228 – 09123 CAGLIARI.
Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta da ciascun soggetto
svantaggiato richiedente (o dal soggetto che esercita la patria potestà
o la tutela, nel caso di minori in età lavorativa) e dal legale
rappresentante della impresa interessata, dovrà essere allegata
la seguente documentazione:
1. autocertificazione, documentazione e/o certificazione, proveniente
dalla Pubblica Amministrazione, o equipollente dichiarazione, attestante
la condizione di persona svantaggiata di ciascun soggetto richiedente,
come descritta al precedente articolo 3;
2. progetto di sviluppo imprenditoriale, secondo lo schema (modello 2A),
sottoscritto dal legale rappresentante della impresa interessata, che
preveda il ruolo destinato dall’impresa a ciascuna persona ammessa
in qualità di socio, corredato da una relazione da cui risultino
lo stato dell’impresa e le sue prospettive di sviluppo, con le previsioni
di mercato per i tre anni successivi all’ingresso del nuovo socio
(o dei nuovi soci), nonché dall’atto dell’organo competente
(ad esempio verbale di Consiglio di amministrazione o del Consiglio Direttivo)
con cui si delibera l’ammissione del soggetto richiedente (o dei
soggetti richiedenti) nell’impresa;
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità
di ciascun proponente e del legale rappresentante della impresa interessata;
4. certificato di iscrizione presso il Registro Imprese della impresa
interessata;
5. fotocopia dello statuto e/o dell’atto costitutivo della impresa
interessata;
6. dichiarazione sulla privacy, come da schema (modello PRIVACY), sottoscritta
singolarmente da ciascun proponente (o dal soggetto che esercita la patria
potestà o la tutela, nel caso di minori in età lavorativa)
e dal legale rappresentante della impresa interessata.
E’ data facoltà di inviare eventuale documentazione integrativa
rispettando le modalità e i tempi previsti per la trasmissione
della domanda di ammissione.
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