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Concessione di aiuti all’occupazione per la creazione di piccole iniziative imprenditoriali e ditte individuali
 


7.B.1 Definizione
Gli aiuti all’occupazione in oggetto, per brevità definiti anche soltanto “aiuti”, consistono nella concessione di provvidenze, sotto forma di contributi a fondo perduto, di valore compreso tra € 10.000 e € 50.000, assegnate ai beneficiari per la creazione di piccole iniziative imprenditoriali e ditte individuali, sulla base di specifici progetti. I soggetti partecipanti devono essere avere i seguenti requisiti:
- essere maggiorenni;
- ricadere in una delle categorie indicate di cui all’articolo 3;
- essere residenti in Sardegna, ad eccezione degli emigrati che intendano rientrare per i quali si applicano le disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 7 del 15 gennaio 1991.

7.B.2 Iniziative agevolabili
Sono agevolabili esclusivamente nuove iniziative svolte nelle seguenti forme:
- ditta individuale;
- società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
- cooperative;
I soggetti dovranno impegnarsi a realizzare nuove imprese nelle forme di ditta individuale, società di persone e cooperative con sede legale, amministrativa ed operativa in Sardegna.
Le iniziative dovranno avere data di costituzione successiva alla pubblicazione dell’avviso per estratto del presente regolamento ed avere sede legale, amministrativa e operativa in Sardegna.Per le imprese da costituirsi nelle forme di società di persone e di cooperative, i requisiti di cui al precedente punto 7.B.1. devono essere posseduti da almeno i due terzi dei soci. Nel caso in cui le società siano composte da due soci, entrambi devono possedere i requisiti richiesti.
I contributi in questione sono erogati in conformità del regolamento (CE) n. N. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”), e pertanto sono escluse iniziative per lo svolgimento di attività non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE N. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee del 15 dicembre 2006, come descritte dall’art.1 del detto Regolamento, già riportato nel punto 7.A.2 del presente Regolamento.

7.B.3– Agevolazioni finanziarie ed intensità dell’aiuto
Ai beneficiari ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al cento per cento (100%) delle spese ritenute ammissibili. In ogni caso il contributo concesso non potrà essere inferiore a € 10.000 e superiore a € 50.000.
Non potrà essere presentata più di una domanda di contributo.
In caso di società o cooperative, un soggetto non può essere socio di più compagini richiedenti il contributo.

7.B.4– Spese di investimento ammissibili
Possono formare oggetto di agevolazioni finanziarie ai sensi del presente Regolamento esclusivamente gli investimenti concernenti immobilizzazioni materiali e immateriali che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino acquisiti in data successiva a quella di emanazione dell’avviso pubblico di accesso ai benefici disciplinati dal presente Regolamento .
Sono ammissibili al contributo le seguenti spese al netto di IVA:
- Spese per attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ammortizzabili;
- Spese di costituzione, realizzazione del marchio e logo;
- Spese di assistenza tecnico-specialistica e di consulenza funzionali alla realizzazione dell’iniziativa;
- Spese per l’acquisizione di marchi, brevetti, certificazioni.
I beni devono essere nuovi di fabbrica, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività e/o direttamente collegati al ciclo produttivo.
Sono escluse: le spese di funzionamento e gestione, le spese per imposte e tasse dirette, le spese di manutenzione.

7.B.5– Specificazioni
E’ necessario tener presente che:
- tutti i titoli di spesa dovranno avere data successiva alla pubblicazione del presente Regolamento;

- non è ammessa la locazione finanziaria;

- non possono formare oggetto di agevolazione i costi relativi a beni e/o servizi autofatturati dall’impresa richiedente l’agevolazione;

- le spese ammesse sono da considerarsi al netto dell’IVA;

- l’inizio degli investimenti è attestato dal primo titolo di spesa ammissibile;

- l’ultimazione degli investimenti è attestato dall’ultimo titolo di spesa ammissibile.

E’ fatto obbligo all’impresa beneficiaria dell’agevolazione:
• di accendere un conto corrente dedicato al finanziamento cui al presente Regolamento;

• di effettuare i pagamenti dei titoli di spese esclusivamente mediante bonifico bancario e postale con addebito sul conto corrente dedicato al finanziamento di cui sopra, con le seguenti indicazioni nella causale:

- titolo dell’operazione: SOVVENZIONE GLOBALE PICCOLI SUSSIDI – COESIONE SARDEGNA- POR SARDEGNA 2000//2006;

- codice fiscale dell’ordinante (beneficiario delle agevolazioni);

- codice fiscale o partita IVA del fornitore;

- estremi della fattura di riferimento.

• di assicurare che i beni strumentali materiali ed immateriali, i cui costi sono stati oggetto di contributo col presente Regolamento, siano:

- utilizzati esclusivamente all’interno della sede operativa nella quale è localizzata l’attività oggetto dell’aiuto, ad eccezione delle attrezzature il cui uso esterno alla sede operativa sia funzionale ed indispensabile al corretto svolgimento del ciclo produttivo;

- considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

- acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;

- mantenuti nella sede operativa del beneficiario delle agevolazioni per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dell’investimento.7.B.6 – Modalità di erogazione del contributoL’erogazione avverrà nel modo seguente:

- la somma pari al 45% del contributo concesso, in misura anticipata, successivamente alla sottoscrizione del contratto tra il beneficiario e l’O.I. ed alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli uffici dell’O.I.;

- la somma pari al 45% del contributo concesso, a seguito di positiva verifica documentale delle spese di investimento effettuate per la parte di somma anticipata relativa alla prima quota del 45%;

- la restante somma del 10% del contributo concesso, a seguito di positiva verifica documentale delle ulteriori spese di investimento effettuate, svolta dall’O.I. secondo le modalità di seguito precisate.

Le erogazioni avverranno esclusivamente sul conto corrente bancario che il beneficiario dovrà indicare all’O.I. con apposita comunicazione.

L'avvenuto accreditamento della somma finanziata equivarrà a tutti gli effetti al pagamento della somma stessa, restando l’O.I. esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Per quanto riguarda la verifica documentale delle spese di investimento, secondo le modalità che saranno dettagliatamente precisate nell’apposito contratto di finanziamento, il beneficiario, entro il termine di 120 giorni dalla avvenuta erogazione dell’anticipazione del contributo concesso, dovrà presentare all’O.I. tutta la documentazione attestante l’effettuazione delle spese sostenute, comprovante la integrale destinazione del contributo alla realizzazione degli investimenti programmati e delle spese sostenute.

Qualora la verifica sulla documentazione suddetta abbia esito positivo, l’O.I., dietro richiesta espressa del Beneficiario, procederà alla erogazione della restante parte del contributo, ed il Beneficiario provvederà, con atto separato, al rilascio della relativa quietanza a saldo.

Gli investimenti devono essere realizzati entro 120 giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento e comunque non oltre la data del 31 ottobre 2008. Le spese rendicontate successivamente a tale data non saranno riconosciute e resteranno a carico del beneficiario.

7.B.7 Presentazione della domanda e documentazione richiesta
Per accedere alle agevolazioni previste dal presente strumento occorre formulare una domanda, utilizzando il previsto fac–simile (modello 1B), all’interno del quale il proponente (e tutti i soggetti coinvolti nella iniziativa, nel caso di società o cooperativa) dovrà (o dovranno) dichiarare:

- la sussistenza del requisito della residenza in Sardegna;

- di non essere socio di società o titolare di ditte individuali candidate alle agevolazioni concesse ai sensi del presente Regolamento;

- la disponibilità/non disponibilità ad aderire successivamente ad associazioni con altri beneficiari al fine di rafforzare l’impatto della iniziativa;

Le domande dovranno essere esclusivamente per raccomandata semplice, con apposizione automatica dell'ora di invio, non prima, pena esclusione, delle ore 10.00 del 12 febbraio 2008 e non oltre le ore 17.00 del giorno 12 marzo 2008, al seguente indirizzo: COESIONE SARDEGNA – VIA MAMELI N. 228 – 09123 CAGLIARI.

Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal soggetto svantaggiato richiedente, nel caso di ditta individuale, e anche da tutti i soggetti coinvolti nella iniziativa, nel caso di società o cooperativa, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. documentazione e certificazione, proveniente dalla Pubblica Amministrazione, o equipollente dichiarazione, attestante la condizione di persona svantaggiata del soggetto richiedente (e di tutti i soggetti svantaggiati coinvolti nella iniziativa, nel caso di società o cooperativa), come descritta al precedente articolo 3;

2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del proponente (e di tutti i soggetti coinvolti nella iniziativa, nel caso di società o cooperativa);

3. piano d’impresa (modello 2B), redatto secondo i dettami del successivo punto 7.B.8;

4. documentazione relativa all’iniziativa (preventivi per macchinari, impianti ed attrezzature varie, contratti, ecc.)

5. dichiarazione sulla privacy, come da schema (modello PRIVACY), sottoscritta dal proponente (e singolarmente da tutti i soggetti coinvolti nella iniziativa, nel caso di società o cooperativa).

E’ data facoltà al proponente di inviare eventuale documentazione integrativa rispettando le modalità e i tempi previsti per la trasmissione della domanda di ammissione.

7.B.8– Il piano di impresa
Per accedere alle agevolazioni in oggetto è indispensabile allegare alla domanda un piano imprenditoriale, come da citato schema allegato 2B, che descriva nel dettaglio tutti gli aspetti aziendali (analisi di mercato, scelte operative, scelte di investimento, piano economico finanziario).

Per facilitare la redazione del piano di impresa si potrà usufruire dei servizi di assistenza/consulenza di cui al precedente art. 5.
Dal piano, sottoscritto dal proponente (e da tutti i soggetti coinvolti nella iniziativa, nel caso di società o cooperativa) si dovrà rilevare:

a) la descrizione dell’idea imprenditoriale;

b) il settore di attività prescelto, che non deve riguardare i settori esclusi dalle normative comunitarie, e che deve essere coerente con le iniziative presentate dal partenariato istituzionale, economico e sociale nell’ambito dei progetti integrati territoriali di prossimo avvio;

c) il mercato di riferimento;

d) l’eventuale partecipazione finanziaria del soggetto richiedente;

e) il piano delle spese, dei ricavi e dei guadagni prevedibili per i tre anni successivi all’ottenimento della sovvenzione;

f) l’impegno a non alienare i beni acquistati con la sovvenzione concessa, per almeno cinque anni;

g) la dichiarazione che lo stesso richiedente e lo stesso progetto non risultano beneficiari di altri interventi pubblici;

h) l’impegno ad acquistare materiali e strumentazioni nuovi, in quanto esclusi i beni di seconda mano;

i) preventivi dettagliati dei singoli beni oggetto del contributo, in assenza dei quali la spesa relativa non potrà essere ammessa al beneficio;

l) l’eventuale fabbisogno formativo.

 

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